CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Cosa è la certificazione energetica

Chi ha dovuto comprare, affittare, vendere, o ristrutturare casa ha sentito parlare di Attestato di Prestazione Energetica. L'APE è un documento obbligatorio con cui si stima il consumo energetico di un'unità immobiliare. L'attestato viene redatto da tecnici abilitati chiamati certificatori energetici. Il nostro ufficio tecnico è abiliato a fornire questo servizio in Puglia.
La nostra azienda è inoltre specializzata nella riqualificazione energetica degli impianti termici

A cosa serve l'APE :
scopri di più

L' attestato APE permette di confrontare tutti gli immobili dal punto di vista energetico, al fine di valorizzare quelli che hanno migliori caratteristiche di efficienza e risparmio.
In sintonia con le direttive europee, per costruire o ristrutturare è necessario oggi seguire i principi del
risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. L'APE è finalizzato a tutelare ed informare sui consumi energetici chi acquista o affitta un immobile

Attestato APE
Obblighi e sanzioni

La redazione del certificato APE è obbligatoria dal 2009 per le compravendite e dal 2010 per gli affitti. La legge che regola queste disposizione è la 192/05 e s.m.i. (leggi la Legge 192/05 aggiornata).
Le sanzioni per gli inadempienti sono severe.
La Regione Puglia in convenzione con ENEA ha attivato il catasto energetico regionale dove i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli immobili devono inviare gli attestati APE


QUANDO É OBBLIGATORIO REDIGERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

I casi in cui bisogna affidare l'incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) sono diversi e spesso oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni.

La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi (aggiornamento febbraio 2020):

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
  5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
  6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
  7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico
  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici
  9. Per usufruire dell'ECOBONUS per interventi di coibentazione

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.

CASI DI ESCLUSIONE DELL'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall' art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

SANZIONI

L' articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l'entrata in vigore del DL 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari

Gravi sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

  • Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro.
  • Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 4.000 euro.
  • Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3.000 euro.

Inoltre chi ha pagato la sanzione amministrativa per non aver allegato l’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di farlo redigere e presentarlo

Per il direttore dei lavori

Il  direttore dei lavori, come descritto nell' Art 8, deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori il certificato energetico e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1.000 ed i 6.000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal comune.

Per amministratore di condominio o proprietario di casa

Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.  Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3.000 euro (comma 5).

Per il costruttore

Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non realizza l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro (comma 7)

Per il certificatore energetico

Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4.200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.

Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un APE o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3).

Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, etc sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.