Quando è possibile accendere gli impianti di riscaldamento?

Il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici in Italia è disciplinato dal D.P.R. 412/93. Tale norma suddivide il territorio italiano in 6 "fasce climatiche" in funzione delle temperature medie esterne invernali.
E' necessario conoscere la zona climatica del proprio comune per sapere in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il proprio impianto termico.


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Il comune di Lecce ed i comuni della provincia di Lecce sono classificati come ZONA CLIMATICA C.
Pertanto è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici nel periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere , anche frazionate in due o più fasce orarie.


I Sindaci dei Comuni possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti nonché stabilire riduzioni di temperatura massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
E’ inoltre consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.


TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE PER IL RISCALDAMENTO
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali devono essere condotti in modo tale da non superare i valori massimi di temperatura fissati dal D.P.R. n. 74/13:


– 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e assimilabili;
– 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici (fatte salve le eccezioni previste dalla legge).


SANZIONI

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo responsabile, che non “mantiene in esercizio gli impianti” e non “provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti” è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.