Ecobonus 110% pubblicato in Gazzetta Ufficiale : dettagli ed interventi ammessi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio l’atteso “Decreto Rilancio”.

Il testo del decreto legge n. 34/2020 prevede, tra le varie misure per la ripresa dall’emergenza economica nazionale generata dal Coronavirus, all’articolo 119 la misura delle detrazioni fiscali al 110% (superbonus fiscale).

INTERVENTI INTERESSATI

Il superbonus è finalizzato agli interventi eseguiti tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici residenziali esistenti, siano essi abitazioni unifamiliari o condomini, di almeno due classi energetiche, mediante almeno uno dei seguenti interventi principali di riqualificazione energetica: 

1.       Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (come ad esempio il cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie lorda disperdente dell’edificio.

In questo caso, valevole sia per edifici unifamiliari che per condomini, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo limite delle spese non superiore ad euro 60.000 per ciascuna unità immobiliare. 

2.       Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo limite delle spese non superiore ad euro 30.000 e vi è una differenziazione tra:

-       Edifici unifamiliari: sono incentivate solo le sostituzioni con impianti a pompa di calore, incluse ibride e geotermiche o con impianti di microcogenerazione;

-       Parti comuni di edifici (Condomini): sono incentivate, oltre ai casi di cui agli edifici unifamiliari, anche le sostituzioni con impianti a caldaia a condensazione con efficienza minima di classe A. 

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO

Gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti, di tipo residenziale (sono quindi esclusi gli edifici commerciali) e costituire l’abitazione principale del contribuente, ad esclusione dei casi di unità immobiliari in condominio. 

BENEFICIARI

Possono accedere alle detrazioni:

a.   i condomìni;
b.   le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;
c.   gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
d.   le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DETRAZIONE

Per tutti gli interventi il contribuente può optare per:

  • detrazione fiscale diretta, suddivisa in 5 anni in quote di pari importo (nei casi in cui si abbia sufficiente capienza fiscale);
  • contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore;
  • cessione del credito ad ente terzo quali banca, intermediario finanziario, fornitore, che potranno recuperarlo sotto forma di credito di imposta. 

DETRAZIONE DEL 110% PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

Prevista la detrazione al 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali. 

La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’ impianto solare fotovoltaico

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto. 

DETRAZIONE PER ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Le esistenti detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica in misura del 50% e 65% restano confermate ed in vigore sino al 31-12-2020.

In aggiunta, per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del dl n.63/2013, ed ovvero:

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione di classe A (ed eventuale sistema di termoregolazione evoluto) o con impianti dotati di apparecchi ibridi con pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica;
  • Sostituzione delle finestre comprensive di infissi;
  • Installazione di schermature solari;
  • Installazione di caldaie a biomassa;

se realizzati congiuntamente ad almeno uno dei due interventi principali potranno anch'essi fruire della detrazione fiscale del 110% nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente. 

RISPETTO DEI REQUISITI IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE

Ai fini dell’accesso alla detrazione, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se il miglioramento di due classi non fosse possibile, perché già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

ULTERIORI MISURE DEL DECRETO RILANCIO

Il decreto legge estende la misura della detrazione fiscale del 110% anche a: 

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’ installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali;
  • interventi per miglioramento delle misure sismiche degli edifici (sismabonus) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.